organo di controllo nelle cooperative

Organi di controllo nelle cooperative: nuovi parametri per l’obbligo di nomina

Organi di controllo nelle cooperative: nuovi parametri per l’obbligo di nomina

Il Decreto sblocca cantieri1 ha modificato le soglie oltre le quali scatta l’obbligo di Il nomina degli organi di controllo nelle s.r.l. e nelle società cooperative, incidendo sull’art. 379 del Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza2, oggetto della nostra precedente circolare n. 52 del 2 aprile 2019.

Nuovi limiti per la nomina

Il Decreto in oggetto ha modificato nuovamente il comma 3 dell’articolo 2477 del Codice Civile, innalzando i parametri oltre i quali scatta l’obbligo di nomina dell’organo di controllo.

Secondo i nuovi limiti, la nomina dell’organo di controllo o del revisore è obbligatoria quando la società:
a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
c) per due esercizi consecutivi supera almeno uno dei seguenti limiti:

  • totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro;
  • ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro;
  • dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 20 unità.

Inoltre le cooperative, oltre che nei casi sopra elencati, sono tenute a nominare l’organo di controllo anche quando emettano strumenti finanziari non partecipativi, ai sensi dell’art. 2543 c.c.; a questo proposito non si considerano strumenti finanziari partecipativi le azioni di sovvenzione e i titoli che attribuiscono la qualità di socio finanziatore.

Il Decreto in esame conclude un iter legislativo articolato, per opportuna conoscenza riportiamo l’intero testo qui.